Art. 4.

      1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 e alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.
      2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.
      3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.